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Tribunale di Udine, 22 febbraio 2017, dott. Andrea Zuliani

Deve essere ammesso in via chirografaria (non sussistendo i presupposti per il privilegio ex art. 9, 5° co., d.lgs. n. 123 del 1998) allo stato passivo dell’impresa fallita il credito della SACE s.p.a. derivante dall’escussione della garanzia prestata dalla medesima in favore di una banca, la quale abbia concesso alla fallita un mutuo a sostegno del processo di internazionalizzazione dell’impresa. [Nel caso di specie il Tribunale ha respinto la domanda avanzata dalla Sace s.p.a. sulla base di due rationes decidendi: da un lato, la considerazione che il presupposto dell’invocato privilegio è costituito dall’inadempimento della beneficiaria degli specifici obblighi assunti con l’ammissione al beneficio stesso, cioè l’obbligo di destinare le risorse derivanti dal finanziamento agevolato allo scopo per il quale l’agevolazione è prevista e l’obbligo di rendicontare siffatta corretta destinazione d’uso; dall’altro lato, l’evidenza che sul piano giuridico il rilascio della garanzia non equivale all’erogazione di un finanziamento, con esclusione pertanto del riconoscimento del privilegio ex art. 9, 5° co., d.lgs. n. 123/1998, dettato esclusivamente a favore dei crediti per la restituzione dei finanziamenti]

 

Non è manifestamente infondata, benché irrilevante nel caso di specie, la questione di legittimità costituzionale, per eccesso di delega, dell’art. 9, comma 5°, d.lgs. n. 123/1998, nella parte in cui dispone che, per le restituzioni, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati siano preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.