Tribunale di Lucca – Limiti di efficacia dei pagamenti relativi a debiti anteriori al deposito della domanda di concordato.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 06/03/2017 - 10:16
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Data di riferimento:
27/01/2017
Tribunale di Lucca, 27 Gennaio 2017 – dott. Antonio Mondini, est.
Concordato preventivo – Debiti sorti prima della procedura – Pagamenti - Inefficacia – Limiti
Vanno dichiarati inefficaci nei confronti della curatela i pagamenti lesivi della par condicio creditorum effettuati dall’imprenditore ammesso alla procedura di concordato preventivo relativi a debiti anteriori all’inizio della procedura, a meno che per la loro natura o per le caratteristiche del rapporto da cui discendono, assumano carattere prededucibile e si sottraggano alla regola del concorso, ma ciò può avvenire soltanto per il tramite dell’autorizzazione del giudice delegato, nelle forme previste dall’art. 167 l.f. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)
Uffici Giudiziari:
Concetti di diritto fallimentare:
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: