Tribunale di Milano – Concordato con cessione dei beni e profili di inammissibilità della proposta. Rispetto dell’ordine dei privilegi in sede di distribuzione del surplus concordatario.

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Data di riferimento: 
15/12/2016

Tribunale di Milano 15 dicembre 2016 – Pres. Amina Simonetti, Rel. Filippo D’Aquino.

Concordato preventivo – Ricorrente – Utilità assicurata ai creditori – Onere di precisazione -  Miglior soddisfacimento dei creditori rispetto alla sede fallimentare – Prospettazione generica – Indicazione insufficiente  - Inammissibilità della proposta.

Concordato preventivo – Valori ottenibili in sede fallimentare – Differenziale costituente finanza esterna – Libertà di disposizione – Opinione non condivisibile – Rispetto delle regole della gradazione – Necessità.

Concordato preventivo - Soddisfazione dei creditori - Attività provenienti da fonte esterna – Non incremento patrimoniale – Non aggravio del passivo – Libera scelta distributiva – Attività provenienti dalla cessione di cespiti societari – Scelta vincolata – Ordine dei privilegi - Rispetto obbligato.

Si deve ritenere che presenti profili di inammissibilità la proposta concordataria che con riferimento all’onere imposto al ricorrente dall’art. 161, secondo comma, lett. e) L.F., di precisazione dell’utilità specificatamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore, si limiti a prospettare genericamente ed apoditticamente, basandosi sulla perizia giurata del professionista che ha comparato i valori, un miglior soddisfacimento dei creditori in sede concordataria rispetto alla liquidazione fallimentare, in quanto circostanza che si ripercuote sull’assicurazione del pagamento del 20% dei creditori chirografari. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Non può considerarsi condivisibile l’opinione, invalsa in parte della dottrina e anche in alcuni precedenti giurisprudenziali, secondo la quale il differenziale di valore tra quanto prospettabile in sede fallimentare (e quindi attestato nella relazione ex art. 160, secondo comma, L.F.) e quanto realizzabile in sede concordataria, sia in ipotesi di concordato con continuità aziendale, sia in ipotesi di concordato con cessione dei beni, non risulterebbe derivare dal patrimonio dell’impresa, ma costituirebbe finanza esterna e sarebbe, pertanto, liberamente disponibile da parte del debitore e dallo stesso spalmabile, come previsto nella proposta, concretamente sui creditori chirografari senza rispetto delle regole della gradazione, in quanto il surplus concordatario ottenibile, in particolare, attraverso la liquidazione dei beni posta a soddisfazione dei creditori ipotecari deve, viceversa, andare a beneficio degli stessi, trattandosi di liquidazione avente natura purgativa della garanzia, con conseguente spostamento della garanzia dai beni oggetto di liquidazione al loro ricavato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Solo ove il corrispettivo per la soddisfazione dei crediti provenga da fonti esterne al patrimonio dell'impresa è possibile prospettare, in sede di proposta di concordato, una nuova finanza, liberamente distribuibile, ove ciò non comporti né un incremento dell'attivo patrimoniale della società debitrice, né un aggravio del passivo della medesima. Ne consegue che, qualora le risorse per il soddisfacimento dei creditori provengono dalla alienazione dei cespiti della società stessa, non possono subire sorte differente rispetto a quelle risorse che non eccedono il valore indicato dalla perizia ex art. 160, c. 2, L.F. in quanto la controprestazione che il debitore alienante ha diritto di ricevere dall'acquirente trova la sua causa nel trasferimento della proprietà del beni facenti parte dell'attivo concordatario, cosicché la causa della cessione non muta e impone il rispetto dell'ordine dei privilegi. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16804.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: