Corte d'Appello di Torino – Scioglimento di un contratto di leasing in epoca anteriore o successiva alla dichiarazione di fallimento dell’utilizzatore: norme applicabili nelle differenti ipotesi.

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Data di riferimento: 
29/11/2016

Corte d'Appello di Torino 29 novembre 2016 –  Pres. Luigi Grimaldi, Est. Angela Labanca.

Fallimento – Contratto di leasing– Inadempimento dell’utilizzatore – Risoluzione anteriore alla dichiarazione di fallimento – Necessario distinguo tra tipologie - Leasing traslativo – Disciplina di cui all’art. 1526 c.c. - Possibile applicazione analogica – Equo compenso – Criterio di quantificazione – Parere della corte.

L’art. 72 quater L.F. si deve ritenere che trovi applicazione solo nel caso in cui il contratto di leasing sia pendente al momento del fallimento e venga successivamente sciolto su iniziativa del curatore, in quanto, ove si sia già anteriormente risolto, occorre continuare a operare un distinguo a seconda del tipo cui il particolare contratto appartiene. L’introduzione nell’ordinamento ad opera del D. Lgs. 9 gennaio 2006 n.5 dell’art. 72 quater L.F., non consente infatti di ritenere superate la tradizionale distinzione tra leasing finanziario e traslativo e le differenti conseguenze che da essa derivano in particolare nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore, stante che solo in caso di leasing traslativo trova applicazione in via analogica la disciplina di cui all’art. 1526 c.c., dettato in tema di vendita con riserva di proprietà, con conseguente obbligo per il concedente, che abbia riottenuto la riconsegna del bene ceduto in leasing, di restituire alla controparte la rate riscosse fino al momento della risoluzione del contratto, salvo il riconoscimento a suo favore, oltre al risarcimento del danno, di un equo compenso da commisurarsi al solo godimento del bene, con esclusione della quota destinata al trasferimento finale dello stesso (nello specifico, ad avviso della Corte, essendo evidente che la concedente non può essere assimilata ad una mera parte locatrice, detto compenso deve anche considerare il lucro cessante della società di leasing, ossia l’utile non conseguito dalla stessa nel corso di tutto il rapporto in dipendenza della risoluzione anticipata dello stesso). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16379.pdf

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