Tribunale di Ravenna - Piano del consumatore: verifica del tribunale in relazione alla fattibilità giuridica ed al limite di durata.

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Data di riferimento: 
10/03/2017

Tribunale di Ravenna, 10 Marzo 2017 – dott. Alessandro Farolfi, giudice delegato.

Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Verifica della fattibilità giuridica – Ratio

Sovraindebitamento – Assenza di attestazione di cui all’art. 7 co.1 L.3/2012 – Inammissibilità della proposta - Piano di risanamento che evolva per una durata futura superiore a 5 anni - Inammissibilità della proposta.

Il tribunale deve verificare sia  le condizioni di ammissibilità di cui all’art. 7 l. 3/2012 sia la fattibilità giuridica della proposta del piano del consumatore in termini analoghi a quanto da tempo previsto per il concordato preventivo, anche perché sarebbe del tutto superfluo disporre oneri di pubblicità, costi prededuttivi e l’ammissione al voto di una proposta che risultasse radicalmente priva delle sue condizioni di ammissibilità e quindi, comunque non omologabile; ragioni di economicità, speditezza ed efficienza processuale impongono, infatti, in tali ipotesi, una valutazione prognostica negativa anticipata alla fase di ammissione, non potendo ammettersi al voto una proposta che appaia carente di quelle condizioni minime che siano indispensabili, in caso di gradimento dei creditori, per una una possibile successiva omologabilità del piano. (Francesco Gabassi - riproduzione riservata)

L’assenza di una ragionevole ed attendibile attestazione di cui all’art. 7 co. 1 L. 3/2012 in ordine alla falcidia cui sono sottoposti i debiti privilegiati, nonché più in generale l’attestazione di fattibilità di un piano che si estende per ben 12 anni, appare priva dei presupposti minimali per poter disporre l’apertura della procedura. Condivisibile appare sul punto quanto affermato da Trib. Rovigo, 13 dicembre 2016, che ravvisa come sia ipotizzabile una durata massima di 5 anni nell’ipotesi del piano del consumatore. Oltre a tale limite temporale, infatti, le assunzioni che il professionista deve porre a base della propria attestazione si rivelano del tutto incerte, inattendibili e non ragionevolmente prevedibili. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16898.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: