Corte di Cassazione – Misure di prevenzione e buona fede del creditore ipotecario.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
14/10/2015

Cassazione penale, sez. II, 14/10/2015, n. 41353 – Antonio Esposito, pres. – Giovanni Verga, rel.

Misure di prevenzione – provvedimenti applicativi.

 

In tema di confisca di prevenzione, la buona fede del terzo creditore, il quale sia titolare di un diritto di garanzia sul bene oggetto del provvedimento, non può essere riconosciuta qualora, trattandosi di ipoteca iscritta a garanzia di un mutuo concesso da una banca per l'acquisto del medesimo bene, risulti che l'intestazione del mutuo a persona diversa dall’effettivo mutuatario sia stata determinata da una prassi di generalizzata elusione fiscale, in ragione della scelta - fittizia e solo formale - del mutuatario in quello dei coniugi che non fosse già proprietario di abitazione, sì da consentire allo stesso di beneficiare delle agevolazioni fiscali per l'acquisto di una prima casa, a prescindere dalla sua formale e personale solvibilità; l'erogazione abbia riguardato un immobile il cui prezzo riportato ufficialmente in contratto non corrispondeva a quello effettivo non tenendosi conto del reddito ufficiale del cliente e facendo invece riferimento al reddito e alle garanzie offerte dal coniuge, ancorché non mutuatario e che, infine, nel trasferimento titoli presso l’istituto mutuante siano state violate le direttive comunitarie di cui al D.Lgs. n. 231 del 2007, essendo tale operazione caratterizzata da connotati tali da far pensare ad un contesto di auto riciclaggio.

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]