Corte di Cassazione (4915/2017) – Concordato preventivo: valutazione di fattibilità di competenza del giudice e valutazione di convenienza riservata ai creditori.

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Data di riferimento: 
27/02/2017

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 febbraio 2017 n. 4915 - Pres. Anello Nappi, Rel. Francesco Terrusi.

Concordato preventivo - Fasi di ammissibilità, revoca od omologazione- Giudice – Sindacato di fattibilità - Controllo della causa concreta del concordato – Indipendenza rispetto all’attestazione del professionista – Verifica della probabilità di successo del piano - Valutazione riservata ai creditori.

Il giudice,  nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca od omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo, ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sulla proposta, non restando il sindacato di fattibilità, volto a stabilirne l’idoneità della proposta ad assicurare la rimozione dello stato di crisi mediante soddisfazione in una qualche misura dei crediti rappresentati, ossia l’effettiva realizzabilità della causa concreta del concordato, escluso dall’attestazione del professionista. Rimane, invece, riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito di detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. Ne consegue che la verifica di fattibilità, proprio in quanto correlata al controllo della causa concreta del concordato, comprende necessariamente anche un giudizio di idoneità, che va svolto rispetto all’assetto di interessi ipotizzato dal proponente in rapporto ai fini pratici che il concordato persegue - cfr. Corte di Cassazione, SS. UU. 23 gennaio 2013 in questa rivista https://www.unijuris.it/node/1701 (nello specifico la Suprema Corte ha cassato con rinvio l’impugnata sentenza della Corte d’Appello, che aveva revocato il fallimento della società che il Tribunale aveva dichiarato avendo ritenuto inammissibile una proposta di concordato dalla stessa presentata, nel rilievo afferente il supposto limite del potere di sindacato giudiziale, nella misura in cui essa aveva negato che il giudice potesse estendere il suo esame alla ritenuta idoneità del piano e dell’attestazione del professionista in rapporto ai singoli punti sui quali il piano era stato articolato). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%2027%20febbraio%202017%20n.4915%20_0.pdf

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