Tribunale di Grosseto – Iscrizione della domanda di concordato nel registro delle imprese e termini di opponibilità ex art. 168 l.f. dell’ipoteca.

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Data di riferimento: 
14/03/2017

Tribunale di Grosseto, 14 Marzo 2017 - Claudia Frosini, giudice delegato.

Concordato preventivo – Richiesta del cancelliere  di pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato – Iscrizione di ipoteca – Termine di opponibilità.

L’ipoteca iscritta dopo che il cancelliere ha richiesto l’iscrizione ai sensi dell’art. 161, comma 5 legge fall. nel registro delle imprese della domanda di concordato preventivo, ma prima della pubblicazione del ricorso nel medesimo registro è da ritenersi inefficace ai sensi dell’art. 168 comma 3 legge fall. in quanto iscritta nei 90 giorni anteriori alla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese. La pubblicazione si ha infatti per avvenuta nel momento in cui il cancelliere ha richiesto la pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese e non nell’eventualmente successivo momento in cui è invece avvenuta l'iscrizione.(Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16964.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: