In www.unijuris.it – Sezione: Tribunale di Udine

Versione stampabileVersione stampabile

Tribunale di Udine, 16 marzo 2017, pres. dott. Francesco Venier, rel. dott. Andrea Zuliani

In caso di concordato con continuità aziendale e qualora, pendente il concordato con riserva, l’impresa continui l’attività, il mantenimento delle linee di credito autoliquidanti  costituisce un atto di ordinaria amministrazione e, tuttavia, può essere oggetto di autorizzazione da parte del tribunale ai sensi dell’art. 182-quinquies, 3° co. l.fall., pur restando a carico degli organi gestori dell’impresa la scelta sulle modalità di utilizzo, secondo un criterio di prudenza che implica anche una ragionevole valutazione sull’affidabilità dei soggetti passivi dei crediti presentati in banca.

L’art. 182 quinquies, 3° co. l.fall., nella parte in cui consente al debitore in concordato di chiedere l’autorizzazione a contrarre finanziamenti in via d’urgenza “funzionali a urgenti necessità relative all’esercizio dell’attività aziendale”, deve essere inteso nel senso che i finanziamenti devono essere utilizzati solo con riferimento ai costi immediatamente funzionali alla produzione e non con riferimento al pagamento dei compensi dei professionisti che assistono l’impresa in concordato.

L’autorizzazione a contrarre finanziamenti ex art. 182-quinquies, 3° co. l.fall. comporta la possibilità per il debitore di continuare ad utilizzare le linee di credito assumendo nuovi debiti, di rango prededucibile; non assume rilevanza, invece, con riferimento alla possibilità o meno, per le banche, di rientrare per compensazione con le somme versate dai clienti finali dopo la domanda di concordato dai crediti maturati verso l’impresa in concordato per anticipazioni erogate prima della domanda di concordato, non autorizzando – in generale – in alcun modo pagamenti di debiti sorti anteriormente alla presentazione della domanda di concordato.