Trib.Milano-Mutamento del rito - Cancellazione causa dal ruolo - Prosecuzione con scambio di memorie.

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Data di riferimento: 
21/04/2005

Rientra nell'ambito dei rapporti societari, e deve quindi essere applicato il rito previsto dal d. lgs. n. 5/03, la controversia avente ad oggetto la responsabilità di un amministratore di società per azioni per atti compiuti dopo la cessazione della carica e ciò in quanto le norme sulla opponibilità della cessazione dalla carica e sulla sua iscrizione tutelano l'affidamento dei terzi. (fb)

Nuovo processo societario - Mutamento del rito - Cancellazione della causa dal ruolo - Prosecuzione con scambio di memorie - Differenze - Fattispecie.

Qualora debba disporsi la conversione nel nuovo rito societario previsto dal d. lgs. n. 5/03, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo solo nel caso in cui il provvedimento di conversione venga emesso prima dell'udienza; per il caso, invece, in cui l'ordinanza di conversione del rito venga emessa a seguito di udienza, la prosecuzione del processo avviene mediante lo scambio di memorie che, secondo la disposizione di cui all'art. 1, 5° co., deve proseguire con la decorrenza dei termini ex art. 6 e cioè con la solo notifica della memoria di replica da parte dell'attore, ovvero delle memorie di cui all'art. 7. (fb)

(Provvedimento,titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]