Tribunale di Milano - Revocatoria fallimentare, stipulazione di un piano di rientro, prosecuzione delle forniture e prova della conoscenza dello stato di insolvenza.

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Data di riferimento: 
04/07/2016

Tribunale di Milano, 04 Luglio 2016. Est. D'Aquino.

Fallimento - Azione revocatoria – Prova scientia decotionis - Stipulazione di un piano di rientro - Insufficienza

Nell’ipotesi in cui la fallita abbia pattuito in data anteriore al fallimento con la convenuta in revocatoria un piano di rientro per il pagamento delle fatture che avevano superato il termine fisiologico di qualche settimana dalla scadenza effettiva e non solo detto piano di rientro sia stato correttamente eseguito, ma ad esso si siano aggiunti un piano di rilancio produttivo e delle commesse che abbiano previsto l’esecuzione di nuove forniture con le stesse modalità di quelle che erano state eseguite in precedenza, detto piano di rientro non contiene alcun elemento utile dal quale si possa desumere l’asserita conoscenza da parte della convenuta dello stato di insolvenza della fallenda ai fini dell’applicazione dell’art. 67 co. 2 l.f., essendo al più possibile desumere la conoscenza soltanto di una situazione di mancanza di liquidità. Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/15803.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: