Tribunale di Padova – Dichiarazione di fallimento di una holding occulta: modalità di notifica e presupposti di accoglibilità dell’istanza a tal fine avanzata nei suoi confronti.

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Data di riferimento: 
24/11/2016

Tribunale di Padova, Sez. I civ., 24 novembre 2016 - Pres. Francesca Spaccasassi, Rel. Maria Antonia Maiolino.

Procedimento prefallimentare - Holding occulta – Avvio - Termine di un anno - Società non iscritte nel registro delle imprese – Applicabilità - Criterio dell’effettività.

Procedimento prefallimentare - Avvio - Impellente scadenza del termine - Abbreviazione del termine a comparire - Ragione giustificativa – Validità.

Istanza di fallimento - Società occulta – Notifica ai soli soci – Mancata notifica alla società – Giustificabilità.

Holding personale – Configurabilità – Holding societaria – Riconoscibilità - Presupposti di sussistenza - Attività di direzione e coordinamento di  altre società – Responsabilità per non corretta gestione – Depauperamento del loro patrimonio -  Fallimento delle società “figlie” – Impossibilità del loro risarcimento - Insolvenza – Istanza del curatore -  Fallibilità della holding.

Il procedimento prefallimentare nei confronti di una holding occulta deve essere comunque avviato dall’istante in tempo utile per potersi procedere alla pronuncia della relativa sentenza,  stante che il termine di un anno di cui all’art. 10 L.F. si deve ritenere applicabile anche alle società non iscritte nel registro delle imprese, potendosi in tal caso fare ricorso al criterio dell’effettività della cessazione dell’attività di direzione e coordinamento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L’impellente scadenza del termine di cui all’art. 10 L.F. si può considerare ragione giustificativa dell’abbreviazione del termine a comparire di cui all’art. 15 L.F., il cui quinto comma prevede espressamente che i termini a difesa possano essere abbreviati “se ricorrano particolari ragioni d’urgenza”.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Nell’ipotesi di società occulta, che per definizione non intende manifestarsi ai terzi e, pertanto, non ha sede, non hanno pregio le eventuali censure in ordine alla mancata notifica alla stessa dell’istanza di fallimento, in quanto la notificazione a coloro che sono indicati come soci dell’ente integra in maniera adeguata il contradditorio processuale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Ricorre una holding personale ogni qualvolta una singola persona fisica agisca in nome proprio per il perseguimento di un risultato economico ottenuto attraverso un’attività svolta professionalmente, con organizzazione e coordinamento dei fattori produttivi: il che consente la configurabilità di una autonoma impresa assoggettabile a fallimento, sia quando la suddetta attività si esplichi nella sola gestione del gruppo (c.d. holding pura), sia quando abbia natura ausiliaria o finanziaria (holding operativa). La ricostruzione non muta se si discuta di una holding resa in forma societaria invece che da una singola persona fisica, ossia di una società che, ai sensi dell’art. 2497 c.c., eserciti attività di direzione e coordinamento di  altre società, agendo nell’interesse proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle medesime; in tal caso la  società holding è direttamente responsabile nei confronti  dei soci  e dei creditori delle società dalla stessa gestite ed in caso di loro fallimento il curatore può esperire nei suoi confronti apposita azione  di responsabilità per il solo fatto dell’avere il suo agire illecito causato un danno all’integrità patrimoniale di queste, rendendo il loro patrimonio insufficiente a soddisfare le pretese dei creditori [nello specifico il tribunale ha riconosciuto la sussistenza di una società holding di fatto e la sua responsabilità nei confronti dei creditori delle società “figlie” e ne ha di conseguenza dichiarato il fallimento, unitamente a quello di alcuni suoi soci “in proprio”, sul presupposto della sua insolvenza, in quanto non in possesso di alcun patrimonio e, pertanto, non in grado di far fronte alla richiesta di risarcimento avanzata dal curatore delle società figlie, anteriormente,  parimenti fallite]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Padova%2024.11.2016.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: