Corte di Cassazione (8906/17) – Fallimento di una s.a.s. oggetto di sequestro preventivo: consegna dell’istanza alla socia accomandataria da parte dell’amministratore giudiziario. Termine per il reclamo.

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Data di riferimento: 
06/04/2017

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 aprile 2017 n. 8906 - Pres. Aniello Nappi, Est. Francesco Antonio Genovese.

Fallimento -  Società in accomandita semplice – Sequestro preventivo della stessa – Socia accomandataria - Notifica dell’istanza ad opera dell’amministratore giudiziario – Partecipazione all’udienza – Sanatoria dell’irregolarità – Precedente della notifica ad opera della polizia giudiziaria – Analogia.

Dichiarazione di fallimento di una S.a.s. – Socia accomandataria - Qualifica di “interessata” – Reclamo – Proposizione oltre i trenta giorni – Applicazione del termine lungo - Inammissibilità.

Ogni profilo di nullità della notificazione, ex art. 15, terzo comma, L.F., dell’istanza e del pedissequo decreto di convocazione per la dichiarazione di fallimento di una Società in accomandita semplice, asseritamente derivante dalla mancata notifica di queste anche alla socia accomandataria, a sua volta dichiarata fallita in estensione solo in un momento successivo, si deve ritenere sanato dalla consegna alla socia stessa dell’istanza e del decreto da parte dell’Amministratore giudiziario della società oggetto di sequestro preventivo, qualora tale circostanza non sia stata da questa contestata nel corso delle udienze prefallimentari cui ha attivamente partecipato. Ciò conformemente a quanto affermato dalla Corte di Cassazione con riferimento all’irregolare notificazione ad opera della polizia giudiziaria [cfr. in questa rivista https://www.unijuris.it/node/3070  sentenza della Sez. I n. 17444 del 31 agosto 2016]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Deve considerarsi inammissibile il reclamo proposto ex art 18 L.F.  dalla  socia accomandataria di una Società in accomanda semplice avverso la dichiarazione di fallimento di detta società laddove sia depositato oltre il perentorio termine da trenta giorni dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese, dovendosi quella reclamante qualificarsi come “interessata” e, in quanto tale, non potendo essere ammessa a beneficiare, in ragione della mancata notifica alla stessa di quella decisione, del termine lungo di sei mesi di cui all’art. 327, secondo comma, c.p.c. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%208906.2017.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: