Tribunale di Como – Condizioni di prededucibilità nel successivo fallimento dei crediti sorti in esecuzione del concordato preventivo.

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Data di riferimento: 
08/03/2017

Tribunale di Como, 08 Marzo 2017. Est. Mancini.

Concordato preventivo – Crediti per servizi e forniture maturati dopo l'omologa del concordato – Espressa previsione nell'ambito dei cd. oneri concordatari – Necessità

I crediti inerenti a servizi e forniture (nel caso informatiche) maturati dopo l'omologa del concordato non possono considerarsi funzionali alla procedura e come tali prededucibili, in difetto di una loro espressa previsione nell'ambito dei cd. oneri concordatari (quelli necessari perché il concordato potesse trovare esecuzione) all'interno del piano originariamente proposto dalla società debitrice e poi sottoposto, unitamente alla proposta, all'approvazione dei creditori. [Si veda anche in questa rivista https://www.unijuris.it/node/3383 Cass. n. 17911 del 09.09.2016] (Francesco Gabassi - riproduzione riservata)

La circostanza che nel piano di concordato o nella integrazione della relazione del commissario giudiziale ex art 172 legge fall. il creditore sia indicato quale creditore strategico non rende prededucibili tutti i suoi crediti maturati dopo l'omologa della procedura concordataria. (Francesco Gabassi - riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17079.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: