Corte di Cassazione – Notifica all’imprenditore che abbia cessato l’attività e disattivato la casella di posta elettronica certificata nell’anno successivo alla cessazione.

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Data di riferimento: 
09/09/2016

Cassazione civile, sez. VI, 09 Settembre 2016, n. 17884. – Vittorio Ragonesi, pres. – Francesco Antonio Genovese, rel.

Dichiarazione di fallimento - Procedimento - Notifica al debitore - Meccanismo previsto dall’articolo 15 l.f. - Cessazione dell’attività - Disattivazione della casella PEC nell’anno successivo.

Con riferimento alla comunicazione al debitore dell’atto introduttivo della procedura fallimentare il Tribunale, nei confronti di un imprenditore, notiziato dapprima presso il suo indirizzo di PEC, del quale è obbligato a dotarsi, e quindi, a fronte della non utile attivazione di tale primo meccanismo, notiziato tramite la notificazione presso la sede legale dell'impresa,resta esonerato dall'adempimento di ulteriori formalità, ancorché normalmente previste dal codice di rito, proprio perché la situazione di irreperibilità dell'imprenditore deve imputarsi alla sua stessa negligenza ed a condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico. [La S.C. ha precisato che il principio va applicato anche all'imprenditore individuale il quale, cancellatosi dal registro delle imprese per la cessata attività, abbia disattivato la propria casella PEC pure nel periodo dell'anno successivo nel quale, ai sensi della art. 10 legge fall., egli può essere dichiarato fallito]. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/15808.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: