Corte di Cassazione – Tribunale competente a decidere dell’ azione revocatoria fallimentare nei confronti di soggetto a sua volta fallito o posto in liquidazione coatta amministrativa nelle more del giudizio.

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Data di riferimento: 
30/08/1994

Corte di Cassazione, Sez. I,  30 agosto 1994 n. 7583 – Pres. Vincenzo Salafia, Rel. Vincenzo Proto.

Fallimento –  Azione revocatoria fallimentare – More del giudizio - Convenuto dichiarato fallito o sottoposto a liquidazione coatta amministrativa – Dichiarazione d’inefficacia - Competenza del tribunale del primo fallimento.

Se un soggetto, convenuto in revocatoria fallimentare ex art .67 L.F., è dichiarato a sua volta fallito nelle more del giudizio, questo prosegue davanti al foro del fallimento in cui il curatore ha proposto la domanda, ma le pronunzie di pagamento o di restituzione conseguenziali a quella di revoca devono essere richieste, nelle forme previste dagli artt. 93 e 103 L. F. al tribunale del fallimento del convenuto. Il conflitto ravvisabile tra l'art. 24 L.F. (secondo cui il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere delle azioni che ne derivano) e l'art. 52 L.F. (per il quale, aperto il fallimento, ogni credito deve essere accertato secondo le norme previste per la insinuazione e la verificazione dello stato passivo) deve essere risolto nel senso che, mentre il tribunale che ha dichiarato il fallimento del debitore che ha compiuto l'atto pregiudizievole ai creditori resta competente a decidere circa la inefficacia (o meno) dell'atto, le pronunzie conseguenziali alla dichiarazione di inefficacia competono al tribunale che ha dichiarato il fallimento del terzo, secondo le modalità stabilite per l'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi. Stante la sostanziale identità delle due fattispecie ed in virtù del rinvio contenuto nell’art. 201 L.F.  alle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e IV e, pertanto, anche al predetto art. 52 L.F. la medesima soluzione si pone anche nel caso in cui il soggetto convenuto in revocatoria sia sottoposto a liquidazione coatta amministrativa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16198.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: