Corte di Cassazione (10428/17) - La cessione di azienda nell’ambito della procedura concorsuale, presupposti per la concessione dei benefici della mobilità ex art. 8, commi 4 e 4bis della legge 223 del 1991

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Data di riferimento: 
27/04/2017

Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 27 Aprile 2017, n. 10428 – Enrica D’Antonio, pres. -  Adriana Doronzo, rel.

Cessione di azienda in sede concorsuale – Sgravi contributivi connessi alla mobilità – Presupposti per la concessione - Art. 2112 c.c. - Applicabilità

E’ indebita la fruizione da parte della società  cessionaria degli sgravi contributivi ex art. 8, commi 4 e 4bis della legge 223 del 1991 (assunzione di lavoratori e tempo indeterminato posti in mobilità) in caso di cessione d’azienda in sede concorsuale in quanto nell’ipotesi la prosecuzione o la riattivazione del rapporto di lavoro presso il nuovo datore di lavoro costituisce non la manifestazione di una libera opzione del datore di lavoro, ma l’effetto di un preciso obbligo previsto dalla legge (art. 2112 c.c.) il cui adempimento non giustifica l’attribuzione dei benefici contributivi di cui sopra qualora non si traduca in un reale incremento occupazionale, non vi siano elementi di novità nella struttura aziendale e comunque vi sia identità fra le attività svolte dalla cessionaria e dalla cedente a nulla rilevando l’eventuale raggiungimento di un accordo tra impresa e sindacati in ordine alle modalità attuative del trasferimento di azienda in quanto simile accordo può derogare agli effetti voluti dal citato art. 2112 c.c. soltanto nella particolare ipotesi prevista dal comma 5 dell’art. 47 l. n. 428 del 1990. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17187.pdf

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