Tribunale di Salerno – Irrevocabilità della compensazione ancorché operata in periodo sospetto e presupposti per la revocabilità degli atti preparatori.

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Data di riferimento: 
09/01/2017

Tribunale di Salerno, 09 Gennaio 2017 - dott. Roberto Ricciardi, rel.

Fallimento – Azione revocatoria – Compensazione – Revocabilità – Esclusione

Fallimento – Compensazione – Atti preparatori – Revocabilità – Presupposti.

In presenza di due crediti contrapposti acclarati, l'uno di pertinenza di un terzo e l'altro di un soggetto poi dichiarato fallito, deve ritenersi possibile la compensazione, non soggetta ad alcuna forma dì revocabilità, anche se operata in periodo sospetto, in quanto siffatta compensazione è espressamente consentita dall'art. 56 l. f. così da non configurare una forma di pagamento anormale; con la compensazione, infatti, non si effettua alcun pagamento, il terzo non riceve alcuna somma di denaro, ma gli viene solo consentito di non versare alla proceduta fallimentare l'importo di cui era debitore nei confronti del fallito. (Francesco Gabassi - riproduzione riservata).

La compensazione, quale fenomeno estintivo del credito, non può essere di per sé oggetto di revocatoria fallimentare in quanto sono revocabili i soli atti preparatori di tale fenomeno estintivo [Nel caso di specie gli atti preparatori erano costituiti da un atto di transazione e dai rispettivi crediti in essa riconosciuti, ma il Tribunale ha ritenuto non vi fosse prova né dell’inesistenza del credito del convenuto, né del fatto che la transazione fosse stata stipulata per motivazioni fraudolente o per consentire alla società fallita pagamenti preferenziali in forma anomala]. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17217.pdf

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: