Corte di Cassazione (14737/17) – Azione esercitabile dal fallito ante fallimento: prescrizione da non considerarsi sospesa per tutta la durata della procedura o interrotta in ragione della diversa azione promossa dal curatore.

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Data di riferimento: 
19/07/2016

Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 19 luglio 2016 n. 14737 - Pres. Vittorio Ragonesi, Rel. Guido Mercolino.

Fallimento – Diritti del fallito – Prescrizione – Sospensione – Ipotesi non legislativamente prevista – Tutela dei diritti - Prerogativa del curatore – Inerzia degli organi della procedura -  Possibile eccezionale legittimazione del fallito.

Fallimento –  Azione promossa dal fallito tornato in bonis – Prescrizione –Azione di inefficacia promossa dal curatore in corso di procedura – Effetto interruttivo – Esclusione –  Rapporto tra le due azioni - Identità di presupposti oggettivi e soggettivi – Condizione necessaria.

Stante che gli artt. 2941 e 2942 c.c. non contemplano il fallimento tra le ipotesi che determinano la sospensione della prescrizione, si deve ritenere che il  fallimento del titolare non impedisca, in corso di procedura, il decorso del termine prescrizionale dei suoi diritti,  e ciò  in quanto  i diritti vantati dal fallito nei confronti dei propri debitori o sui beni compresi nel fallimento possono essere esercitati dal curatore, in virtù della legittimazione allo stesso riconosciuta a tutela degli interessi della massa dagli artt. 42 e 43 L.F.,  ed in quanto, in caso di inerzia da parte degli organi della procedura, anche il fallito è eccezionalmente legittimato ad agire per la tutela dei propri diritti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Non si può considerare idonea ad interrompere la prescrizione di una azione che il fallito avrebbe potuto esercitare ante fallimento e che, viceversa, ha esercitato solo una volta tornato in bonis [nello specifico, un’azione, nei confronti di due banche, di rendiconto e restituzione], la diversa azione di inefficacia di cui all’art. 44 L.F. esercitata dal curatore nel corso della  procedura fallimentare e ciò in considerazione della differenza di causa petendi e petitum riscontrabile tra le due azioni (è noto infatti che, sotto il profilo oggettivo, l’effetto interruttivo della prescrizione non è ricollegabile ad una domanda qualsiasi, ma solo a quella con cui sia stato chiesto il riconoscimento e la tutela del diritto del quale venga eccepita la prescrizione), nonché in considerazione della diversità della legittimazione sottesa all’esercizio di ciascuna di esse, non avendo il curatore agito nella qualità di successore, dante causa, rappresentante o mandatario del titolare del diritto, ma in sostituzione dei creditori ai fini della ricostruzione del patrimonio originario della fallita e, dunque, nella veste processuale di terzo, dotato di un’autonoma legittimazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/15668.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: