Tribunale di Padova – Fallimento: tardività della produzione documentale in sede di ricorso per l’impugnazione dello stato passivo.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
10/05/2017

Tribunale di Padova, Sez. I civ., 10 maggio 2017 - Pres. Rel. Manuela Elburgo, Giud. Caterina Zambotto e Micol Sabino.

Fallimento – Stato passivo – Impugnazione  - Deposito documentale – Termine perentorio di decadenza – Rispetto necessario – Giustificazione invalida.

E’ onere dell’opponente, che intende proporre impugnazione  avverso il decreto che rende esecutivo lo stato passivo., ai sensi dell’art. 99 L.F., dimettere, a pena di decadenza, tra l’altro, i documenti di cui intende avvalersi entro lo stesso termine di decadenza previsto per l’opposizione, con la conseguenza che i documenti tardivamente dimessi non possono essere valutati ai fini del giudizio [ nello specifico, il tribunale ha considerato non valida la giustificazione addotta dal ricorrente per giustificare il ritardo, consistente nell’impossibilità da parte sua di effettuare un unico deposito in ragione della mole informatica del corredo documentale, e ciò sia in quanto, nella consapevolezza della necessità di effettuare un deposito telematico “frazionato” l’opponente avrebbe dovuto procedere all’incombenza in tempo utile per completare l’intero deposito nei termini di legge, sia in quanto avrebbe potuto ovviare alla difficolta connessa al deposito telematico, ricorrendo al deposito cartaceo, essendo questa modalità ancora consentita relativamente agli atti introduttivi di un giudizio; conseguentemente, ha pertanto rigettato la proposta opposizione]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Padova%2010.05.2017.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: