Corte di Cassazione (7959/17) – Controllo della fattibilità giuridica della proposta concordataria con riferimento, in particolare, all’attestazione del professionista. Natura devolutiva del giudizio ex art. 18 L.F.

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Data di riferimento: 
28/03/2017

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 marzo 2017 n. 7959 - Pres. Massimo Dogliotti, Rel. Giacinto Bisogni.

Concordato preventivo – Fattibilità giuridica – Controllo del tribunale – Attestazione del professionista  - Adeguatezza delle informazioni – Esame consentito – Giudizio discordante – Ammissibilità.

Dichiarazione di fallimento – Reclamo – Natura devolutiva del giudizio – Doglianze del fallito e delle parti resistenti – Novità dei fatti allegati – Esame consentito.

Ai deve ritenere che rientri  nell’ ambito del controllo della fattibilità giuridica di una proposta concordataria, come devoluta al giudice di merito, anche il giudizio circa la completezza dell’attestazione del professionista che, ai sensi del terzo comma dell’art. 161 L.F., deve accompagnare il piano e la domanda di ammissione alla procedura concordataria, in quanto, pur non potendo quel giudizio consistere nell’esame, riservato ai creditori, della condivisibilità delle valutazioni del professionista che il debitore ha nominato, deve essere comunque volto a verificare in modo penetrante l’adeguatezza delle informazioni da questi fornite per accertare che abbiano posto i creditori stessi in condizione di poter pervenire ad una libera e consapevole espressione del voto. Deve pertanto escludersi che destinatari naturali della funzione attestatrice siano soltanto i creditori e, viceversa, deve ammettersi che il giudicante possa discostarsi dal giudizio espresso dall’attestatore, così come potrebbe fare a fronte di non condivise valutazioni di un suo ausiliario, cui l’attestatore è assimilabile in virtù delle funzioni, caratterizzate da indipendenza e professionalità, dallo stesso svolte.  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Stante la natura  pienamente devolutiva del giudizio del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento ex art. 18 L.F., il giudice del merito è tenuto ad esaminare, anche con l’esercizio di poteri officiosi, tutti i temi di indagine oggetto di doglianza, benché attinenti a fatti non allegati nel corso del procedimento di primo grado, dal momento che il fallito che non abbia dispiegato difese nel corso del procedimento prefallimentare può sollevare in sede di reclamo anche questioni nuove non esaminate dal tribunale e, parimenti, anche le parti legittimate a resistere , il curatore in particolare, possono proporre questioni non affrontate nel giudizio innanzi al tribunale. Il solo limite che detto giudice incontra è quello di non potersi spingere sino al punto di valutare d’ufficio la ricorrenza di quei soli presupposti, oggettivi o soggettivi, della fallibilità che non siano in contestazione tra le parti e che, anche per tale via, possono comunque ritenersi positivamente sussistenti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%207959.2017.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: