Appello Milano - Doveri informativi generali e specifici per tutta la durata del rapporto - Correttezza e buona fede.

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Data di riferimento: 
16/02/2009

Corte d'Appello di Milano, 16 febbraio 2009 - Pres. Patrone - Rel. Negri della Torre.
Segnalazione Avv. Giuseppe E. Lozupone

Procedimento sommario societario - Nullità, annullabilità e inadempimento quale presupposto della condanna - Pronuncia di condanna come strumento principale della tutela invocata - Necessità.

Intermediazione finanziaria - Documento sui rischi generali di investimento - Consegna - Conformità al modello Consob - Prova - Necessità.

Intermediazione finanziaria - Rischi e implicazioni della singola operazione - Doveri informativi dell'intermediario - Sussistenza.

Intermediazione finanziaria - Doveri informativi generali e specifici dell'intermediario - Rapporto di durata - Permanenza durante tutta la vigenza del rapporto - Principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.

Il ricorso al procedimento di cui all'art. 19 d.lgs. n. 5/03 è ammesso quando la pronuncia di condanna sia richiesta quale strumento principale e diretto per la realizzazione della tutela giurisdizionale e non quando la condanna sia solo consequenziale a quella di nullità, annullamento o risoluzione. (fb)

Perché possa dissi assolto l'obbligo di consegna del documento generale sui rischi di investimento, è necessaria la prova che il documento consegnato sia conforme al modello predisposto dalla Consob, non essendo a tal fine sufficiente la dichiarazione dell'investitore di aver ricevuto la consegna di un documento con tale denominazione. (fb)

L'intermediario è tenuto ad allegare e provare di aver assolto agli obblighi di informazione previsti dall'art. 28, comma 2, reg. Consob n. 11522/98 aventi ad oggetto la natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione. (fb)

Gli obblighi informativi dell'intermediario, sia che abbiano natura generale o specifica, sia che riguardino profili soggettivi od oggettivi, non possono ritenersi esauriti con in compimento di attività preventive o contestuali alla stipulazione del contratto quadro e al compimento delle singole prestazioni dei servizi di investimento. Tali obblighi, ove tra le parti esista un vincolo contrattuale destinato a regolare nel tempo l'attività di investimento, devono, infatti, ritenersi estesi all'intero periodo di vigenza del contratto, posto che l'esigenza di una informazione il più possibile corretta ed adeguata nei confronti dell'investitore - che è la ragione fondamentale che permea l'intera normativa in materia - raccordandosi anche al principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, sussiste in presenza di ogni atto o circostanza sopravvenuta idonea ad incidere negativamente sul livello informativo raggiunto in occasione ed in relazione ai singoli contratti di acquisto. (fb)

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]