Corte d'Appello di Roma – Concordato preventivo: ammissione al voto dei creditori e modalità di proposizione di eventuali contestazioni. Limiti del sindacato di fattibilità da parte del tribunale e della corte d’appello.

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Data di riferimento: 
24/05/2016

Corte d'Appello di Roma 24 maggio 2016 - Pres. Lucio Bochicchio, Cons. Rel. Raffaella Tronci, Cons. Gianna M. Zanella.

Concordato preventivo – Adunanza dei creditori -  Giudice delegato - Esame delle contestazioni – Ammissione al voto - Definitività  - Omologazione - Ulteriore verifica da parte del tribunale –  Creditori esclusi - Incidenza sulla formazione delle maggioranze -  Presupposto necessario.

Concordato preventivo - Creditore postergato – Esclusione dal voto - Contestazione mossa nei venti giorni dall’adunanza dei creditori – Tardività – Risoluzione da parte del G.D. – Impraticabilità.

Concordato preventivo – Omologazione – Opposizione – Corte d’appello - Questione concernente l’inserimento di un credito nel passivo – Sindacato non consentito – Scelte del commissario e del G. D. – Eventuale valutazione del tribunale – Prova della resistenza - Decisività ai fini del voto ed delle maggioranze accertate - Verificazione dei crediti – Ricorso al giudice ordinario – Unico percorso possibile.

Concordato preventivo – Omologazione - Tribunale – Giudizio di reclamo – Corte d’appello -  Giudizio di fattibilità – Probabilità di successo della procedura – Verifica istruttoria – Esclusione.

Risultando possibile, in sede di omologa di un concordato preventivo, un’ ulteriore valutazione da parte del tribunale a riguardo dell’ammissione dei creditori al voto, solo nel caso previsto dall’art. 176, secondo comma, L.F., ossia nel solo caso in cui l’ammissione degli esclusi avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze, devono di regola considerarsi accertati e quindi definitivamente ammessi al voto i titolari dei crediti come indicati dal debitore, ovvero come eventualmente rettificati dal commissario giudiziale, ovvero, in caso di contestazioni sorte nel corso dell’adunanza, quali risultanti a seguito degli accertamenti svolti dal giudice delegato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Non muta la qualità di creditore postergato ex art. 2467 c.c. e come tale non ammesso al voto in sede di concordato preventivo [cfr. in questa rivista Tribunale di Firenze 26/04/2010 https://www.unijuris.it/node/625], la circostanza che il socio finanziatore, non comparso all’udienza ex art. 174 L.F., ove avrebbe potuto e dovuto contestare detta sua collocazione e la conseguente non ammissione al voto, abbia fatto  pervenire, nel termine di venti giorni di cui all’art. 178, quarto comma, L.F. il proprio dissenso e sia stato, cautelativamente, destinatario da parte della debitrice dell’avviso di fissazione dell’udienza di omologa ex art. 180, primo comma, L.F.  e ciò in quanto, al di fuori dell’adunanza non v’è spazio per la risoluzione, da parte del giudice delegato ex art. 176, primo comma, L.F., delle contestazioni inerenti il voto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Sfugge al sindacato della corte d’appello in sede di opposizione ex art. 183 L.F. all’omologazione del concordato ogni questione inerente l’inserimento di un credito nel passivo concordatario, in quanto le rettifiche operate dal commissario giudiziale e le decisioni sull’ammissione del voto adottate dal giudice delegato, ai sensi dell’art. 176 L.F., hanno efficacia “ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze” e ciò, in particolare, laddove [come nel caso di specie] lo stesso tribunale, in sede di decreto di omologa, abbia escluso, mediante ricorso alla c.d. prova della resistenza, che i creditori esclusi potessero avere influenza sulla formazione delle maggioranze. Pertanto, mancando nella procedura di concordato preventivo una fase di verificazione dei crediti, ogni qual volta vi sia una divergenza tra società proponente il concordato e creditore in ordine ad ammontare, collocazione e qualità del credito, l’unico percorso di risoluzione possibile è quello del ricorso ad un giudizio di cognizione ordinaria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In sede di omologazione del concordato preventivo, il sindacato del tribunale, e della corte d’appello nell’eventuale giudizio di reclamo, non può estendersi attraverso una verifica istruttoria, alla probabilità di successo del concordato approvato dai creditori, dovendosi escludere che la relativa omologazione possa essere negata ancorché, a giudizio del tribunale o della corte d’appello, ne sia prevedibile l’inadempimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/15835.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: