Corte d’Appello di Trento - Sospensione della liquidazione dell’attivo a seguito della revoca del fallimento e limiti della competenza della Corte d’Appello.

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Data di riferimento: 
18/05/2017

Corte d’Appello di Trento, 18 Maggio 2017. Pres. Domenico Taglialatela - Est. Dino Erlicher.

Revoca del fallimento – Sospensione della liquidazione dell’attivo – Competenza della Corte d’Appello – Limiti.

Il potere della Corte d’Appello di provvedere su un’istanza di sospensione della liquidazione dell’attivo cessa con la chiusura del procedimento di reclamo contro la sentenza che dichiara il fallimento. [Nel caso specifico la Corte d’Appello accolto la domanda di revoca del fallimento senza disporre la sospensione della liquidazione dell’attivo fallimentare ed ha disposto che spetta agli organi della procedura valutare l’opportunità di sospendere la liquidazione dell’attivo, sotto la loro responsabilità, tenendo conto anche della revoca del fallimento dalla Corte stessa disposta con sentenza che non può essere ignorata ancorché non passata in giudicato]. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

 

 http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17470.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: