Corte di Cassazione (119/2016) – Inammissibilità dell’impugnazione dei crediti ammessi da parte del fideiussore del fallito.

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Data di riferimento: 
07/01/2016

Cassazione civile, sez. VI, 07 Gennaio 2016, n. 119. Pres. Massimo Dogliotti -  Est. Antonio Genovese.

Impugnazione dei crediti ammessi da parte del fideiussore del fallito - Legittimazione - Esclusione

Il fideiussore dell'imprenditore fallito non è attivamente legittimato alle impugnazioni allo stato passivo di cui all'art. 98 l.fall., atteso che, da un lato, la sua posizione è accessoria a quella del debitore principale, a sua volta privo di interesse a veder ridotta la consistenza del proprio passivo, essendo stata la relativa legittimazione attribuita, in sua vece, al curatore fallimentare, e, dall'altro, è estraneo alle ragioni sottostanti all'ammissione dei crediti e, quindi, alla stessa formazione dello stato passivo. (massima ufficiale)

In tema di impugnazioni dello stato passivo di cui all'art. 98 della LF, va esclusa la legittimazione attiva del fideiussore del fallito, in quanto, non essendo legittimato il titolare dell'interesse principale (il fallito) a veder ridotta la consistenza del proprio passivo (legittimazione attribuita, in sua vece, al curatore fallimentare che deve garantirlo invece del suo titolare) deve essere esclusa anche la legittimazione del fideiussore, che oltre ad essere accessoria (e perciò da escludere in ragione dell'esclusione del titolare principale dell'interesse) è anche estraneo alle ragioni sottostanti all'ammissione dei crediti e, quindi, alla stessa formazione dello stato passivo. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17498.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: