Corte di Cassazione (13762/2017) – Fallimento: posizione del curatore che agisca in giudizio per recuperare un credito del fallito ed, in caso di concordato fallimentare, dell’assuntore che prosegua o intraprenda quell’azione.

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Data di riferimento: 
31/05/2017

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 31 maggio 2017 n. 13762 - Pres. Antonio Didone, Rel. Eduardo Campese.

Fallimento – Curatore – Iniziativa processuale – Recupero di somme spettanti al fallito – Posizione di terzo – Esclusione – Art. 2704 c.c. – Inapplicabilità.

Fallimento – Chiusura per concordato fallimentare – Posizione dell’assuntore – Analogia con quella del curatore – Opponibilità.  

La circostanza che il curatore, quale organo del fallimento, risulti terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito, non esclude che, quando agisca in giudizio per ottenere il pagamento di una somma già a questi dovuta (o subentri in un contratto a prestazioni corrispettive perfezionato prima del fallimento, ma non ancora eseguito), lo stesso venga a trovarsi nella sua medesima situazione processuale sostanziale e processuale, nella posizione cioè che, quand’era in bonis, il soggetto poi fallito avrebbe avuto qualora avesse agito al fine di acquisire al suo patrimonio poste attive di sua spettanza  già prima della procedura concorsuale ed indipendentemente dal dissesto verificatosi. Ne consegue la inapplicabilità nei suoi confronti dell’art. 2704 c.c., sulla data certa delle scritture private di cui non sia autenticata la sottoscrizione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Dalla circostanza che sia escluso che il curatore, quando faccia valere un diritto proprio del fallito, agisca quale terzo, consegue che nella stessa posizione, in caso di chiusura del fallimento per concordato fallimentare, viene a trovarsi l’assuntore di quest’ultimo che intraprenda o prosegua le stesse iniziative giudiziarie esperibili dal curatore, onde ad entrambi la controparte può opporre senza limiti il contratto (ed il documento che lo incorpora), posto a fondamento delle reciproche posizioni di credito e debito esistenti tra essa e il fallito, per fondarvi una sua eccezione, in particolare, di compensazione, od un suo controdiritto. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%2013762.2017.pdf

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