Corte d’Appello di Salerno - Accertamento dei crediti verso il fallito sorti anche in data successiva alla declaratoria di fallimento ed esclusività del foro interno fallimentare.

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Data di riferimento: 
11/04/2017

Corte d’Appello di Salerno, 11 Aprile 2017. Pres., est. Ornella Crespi.

Credito sorto successivamente alla sentenza dichiarativa di fallimento - Esclusività del foro fallimentare ex art. 52 l.f. - Domanda proposta in sede ordinaria – Improcedibilità.

Va esclusa l’esperibilità di una tutela extrafallimentare in sede di cognizione ordinaria nella quale il “fallimento” possa assumere la stessa posizione processuale di qualsivoglia soggetto passivo di un’obbligazione convenuto in giudizio per l’adempimento della stessa in quanto la preclusione di cui all’art. 52 l.f. rispetto a forme di tutela diverse da quelle dell’accertamento endofallimentare non è limitata ai soli creditori concorsuali, ma si applica anche ad ogni pretesa creditoria successivamente insorta e suscettibile di soddisfazione sul patrimonio del fallito. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17210.pdf

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]