Tribunale di Forlì - Presupposti per la non assoggettabilità al fallimento della società tra professionisti (con un socio commercialista).

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Data di riferimento: 
25/05/2017

Tribunale di Forlì, 25 Maggio 2017. Pres., est. Barbara Vacca.

Società tra professionisti – Assoggettabilità a fallimento – Esclusione – Presupposti.

 Qualora sia incontestato il superamento delle soglie relative ai limiti dimensionali, non è possibile comunque ritenere sussistente per una S.r.l. Società tra professionisti (S.t.p.) formata da un dottore commercialista iscritto al relativo albo professionale e da altri due soci che partecipano per lo svolgimento di prestazioni tecniche come previsto dall’art. 10 l. 1183/2011, la qualità di imprenditore e l’esercizio di un’attività commerciale, necessari ai fini dell’assoggettabilità al fallimento, qualora sia provato, anche attraverso le fatture prodotte in giudizio, che la società svolgeva in via esclusiva attività propria di commercialista attraverso l’opera del socio professionista e dei soci/dipendenti con mansioni di ausiliari in possesso delle qualità tecniche previste dalla legge. [Il Tribunale di Forlì ha ritenuto che sebbene la l. 183/2011 ed il successivo regolamento di attuazione con d.m. 34/2013 non dettino alcuna specifica disposizione in merito all’assoggettabilità o meno al fallimento della società fra professionisti – a differenza di quanto invece espressamente previsto dalla successiva l. 247/2012 che esclude l’assoggettabilità al fallimento con riferimento alla professione forense, le S.t.p. costituite per l’esercizio in via esclusiva di attività professionale e che abbiano effettivamente svolto in via esclusiva tale attività, non siano assoggettabili al fallimento]. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17538.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: