Corte di Cassazione (42469/2016) – Non impugnabilità da parte del curatore del provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni della società anteriore alla dichiarazione di fallimento.

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Data di riferimento: 
07/10/2016

Cassazione penale sez. III  07 ottobre 2016 n. 42469 – Pres. Luca Ramacci – Rel. Chiara Graziosi.  

Sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni della società - successiva dichiarazione di fallimento - legittimazione del curatore fallimentare a proporre impugnazione - esclusione.

 

La dichiarazione del fallimento non è sufficiente per conferire al fallimento stesso la disponibilità dei beni del fallito, i quali, nel caso in cui ne sia stato anteriormente disposto il sequestro, non sono più, logicamente, disponibili neppure ai fini degli interessi fallimentari, il vincolo penale assorbendo ogni potere fattuale su di essi ed escludendo così ogni disponibilità diversa rispetto alla concretizzazione della prevenzione cautelare finalizzata alla confisca. Il curatore fallimentare pertanto non è legittimato ad impugnare il provvedimento di sequestro preventivo, anche per equivalente, emesso anteriormente alla dichiarazione di fallimento di un'impresa proprio perché non è titolare di alcun diritto sui beni del fallito, né in proprio, né quale rappresentante dei creditori del fallito i quali, prima della conclusione della procedura concorsuale, non hanno alcun diritto restitutorio sui beni. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: