Tribunale di Treviso – Deposito della domanda di ammissione a concordato preventivo e necessità dell’autorizzazione del tribunale per il compimento di atti urgenti di straordinaria amministrazione.

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Data di riferimento: 
28/06/2017

Tribunale di Treviso, Sez. II civ., 28 giugno 2017 – Pres. Antonello Fabbro, Giudici Caterina Passarelli ed Elena Rossi.

Concordato preventivo - Deposito della domanda di ammissione - Atti di straordinaria amministrazione – Compimento urgente – Necessaria autorizzazione del tribunale – Atti idonei ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore – Atti da farsi rientrare in tale ambito.

Concordato preventivo - Deposito della domanda di ammissione - Atti di ordinaria amministrazione – Immobile oggetto di contratto preliminare - Interventi edilizi urgenti – Compimento - Costo limitato – Autorizzazione - Presupposto non necessario.

Ai fini dell’autorizzazione, ex art. 161, settimo comma, L.F., del debitore, che abbia depositato un ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, al compimento di atti urgenti di straordinaria amministrazione, si devono considerare tali quelli idonei ad incidere negativamente sul patrimonio dello stesso, pregiudicandone la consistenza e compromettendone la capacità a soddisfare le ragioni dei creditori in quanto ne determinano la riduzione ovvero la aggravano di vincoli e di pesi  cui non corrisponde l’acquisizione di utilità reali prevalenti su questi ultimi, e ciò a prescindere dalla circostanza che tali atti, se compiuti nel normale esercizio di una impresa in bonis, possano assumere il diverso connotato di atti di ordinaria amministrazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Rientra nell’ordinaria amministrazione ogni atto inerente la conservazione ed al mantenimento del patrimonio del soggetto che abbia depositato istanza di ammissione a concordato preventivo [nello specifico,  il tribunale ha ritenuto che rientrasse in tale ambito lo svolgimento di opere di demolizione, rimozione e smontaggio necessarie ad ottenere un’attestazione di agibilità  di un immobile oggetto di un contratto preliminare di compravendita ed ha dichiarato, pertanto, anche in considerazione del costo limitato di quegli interventi in rapporto al valore del bene, il non luogo a provvedere sull’istanza di autorizzazione al compimento di tali urgenti interventi edilizi]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)                  

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Treviso%2028%20giugno%202017.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: