Trib. Pinerolo - Violazione dei doveri di informazione dell'intermediario finanziario - Conseguenze - Annullamento risoluzione.

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Data di riferimento: 
14/10/2005

Tribunale di Pinerolo, 14 ottobre 2005 - Pres. Parnisari, Est. Salerno.

Violazione dei doveri informativi dell'intermediario finanziario - Conseguenze - Annullamento e risoluzione del contratto.

La sanzione prevista dall'ordinamento giuridico per i vizi della volontà è l'annullabilità del contratto, piuttosto che la nullità. Pertanto, proprio in ossequio a tale principio, che non può essere disatteso se non in presenza di esplicite deroghe, unitamente al fatto che il d. lgs. n. 58/98, prevede una nullità rilevabile solo dall'investitore, conducono a ritenere che il difetto di informazione non comporti nullità del contratto, ma annullamento o risoluzione dello stesso. (fb)

Violazione dei doveri informativi dell'intermediario finanziario - Comportamento reticente ed omissione di informazioni rilevanti - Dolo - Sussistenza.

Sebbene sia opinione maggioritaria in giurisprudenza che il mero silenzio non comporti di per sé annullamento del contratto, è altrettanto consolidato l'indirizzo che ritiene integrato il dolo omissivo ove in capo al contraente «reticente» vi sia un obbligo legislativamente stabilito di fornire determinate informazioni; inoltre, essendo la Banca un soggetto altamente qualificato, tale obbligo dovrà essere adempiuto con la diligenza prevista dal II° comma dell'art. 1176 c.c. Ove pertanto il comportamento della Banca abbia assunto le connotazioni del dolo, sia per avere fornito informazioni inesatte, sia per avere taciuto informazioni che se fornite avrebbero indotto i clienti a maggior cautela, il contratto dovrà essere annullato per vizio del consenso. (fb)

Intermediazione finanziaria - Adeguatezza dell'operazione - Violazione dei doveri informativi - Omessa comunicazione del rating - Obbligazioni argentine - Rilevanza.

Non assolve ai propri doveri informativi la banca che si limiti a classificare come inadeguata l'operazione senza fornire alcuna indicazione circa il rating accordato alle obbligazioni argentine dalle maggiori agenzie (Moody's, Standard & Poor's, Fitch), rating che, nel 1998, era «BB» ridotto poi a «BB» ed ancora a «B+» (già nel 1998 pertanto tali titoli erano inseriti nelle categorie speculative, quando le obbligazioni degli Stati considerati sicuri si inserivano in valutazione «AA» o «A»). Il rating costituisce sicuramente un'informazione se non determinante, quanto meno indicativa del tipo di investimento che si è in procinto di effettuare e la sua mancata comunicazione rappresenta la violazione dei più elementari obblighi informativi. (fb)

Intermediazione finanziaria - Violazione dei doveri informativi - Annullamento del contratto - Restituzione dei titoli - Prova del maggior danno subito - Criteri sostitutivi.

L'annullamento del contratto di acquisto dei titoli negoziati da luogo alla restituzione dei titoli stessi ed al risarcimento dell'ulteriore danno che, in mancanza di prove specifiche, può essere calcolato sulla base del rendimento annuo dei prodotti offerti dalla banca a investitori con propensione ad investimenti sicuri. (fb)

(provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]