Corte di Cassazione (16327/2017) Concordato con cessione dei beni: competenza dei creditori, pur in presenza di una diversa stima da parte del C.G., per la valutazione delle probabilità di successo della proposta.

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Data di riferimento: 
03/07/2017

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 luglio 2017 n. 16327 – Pres. Aniello Nappi, Rel. Aldo Ceniccola.

Concordato con cessione dei beni – Commissario giudiziale – Valore dei beni -  Stima divergente rispetto a quella del debitore – Creditori - Accettazione del rischio – Approvazione della proposta – Tribunale – Non evidente inidoneità della proposta - Diversa ulteriore valutazione – Inammissibilità.

L’inidoneità di una  proposta di concordato con cessione dei beni a soddisfare sia pure in minima parte i creditori, che può giustificare il diniego dell’omologazione da parte del tribunale, deve emergere “prima facie” e non dopo la verifica della prognosi favorevole normalmente sottesa all’approvazione della stessa ex art. 177 L.F.  da parte dei creditori, e non può essere affermata sulla scorta di un giudizio probabilistico e certamente opinabile, per il solo fatto che l’effettivo valore dei beni sia stato stimato dal commissario giudiziale, sia nella relazione depositata ai sensi dell’art. 172 L.F. che in quella ex art. 180, terzo comma, L.F., in misura divergente rispetto a quello originariamente indicato dal debitore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).

[cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 23 gennaio 2013 n. 1521 in questa rivista  https://www.unijuris.it/node/1701]

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%2016327.2017.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: