Tribunale di Pordenone - Individuazione del periodo sospetto per il caso di concordato con riserva seguito da amministrazione straordinaria. Revoca del pagamento all’avvocato ed esenzione ex art. 67 co.3 lett. d): aspetti probatori.

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Data di riferimento: 
19/07/2017

Tribunale di Pordenone, 15 giugno 2017 – dr. Francesco Petrucco Toffolo

Concordato preventivo con riserva – Dichiarazione di insolvenza – Procedura di amministrazione straordinaria ex legge n. 270/1999 – Azione revocatoria – Termine di cui all’art. 67 l.f. – Decorrenza – Data pubblicazione ricorso ex art. 161 comma 6 l.f. nel registro delle imprese.

Azione revocatoria – Avvocato - Esenzione ex art. 67 co.3 lett. d)Attività svolta in esecuzione piani di risanamento – Prova – Caratteristiche – Idoneità del piano – Ulteriore presupposto da dimostrarsi.

Dopo l’ammissione di una società al concordato preventivo c.d. con riserva cui seguano la dichiarazione di insolvenza e quindi l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ex legge n. 270/1999, il termine di cui all’art. 67 l.f. per l’esercizio dell’azione revocatoria decorre dalla data di pubblicazione del ricorso ex art. 161 comma 6 l.f. nel registro delle imprese.

Qualora un professionista citato in giudizio in revocatoria (nella specie avvocato) invochi l’esenzione di cui all’art. 67 co. 3 lett. d) l.f., deve dimostrare che l’attività svolta è stata posta in essere in esecuzione dei piani di risanamento sottoposti ad attestazione ed a tal fine non è sufficiente una generica indicazione, né è ammissibile la prova testimoniale qualora comporti giudizi. In difetto di un qualche effettivo e concreto elemento che dimostri la riconducibilità dei pagamenti in contestazione agli indicati piani attestati, risulta  superfluo procedere ad un approfondimento circa la sussistenza nello specifico dell’ulteriore presupposto previsto dalla norma relativo all’idoneità del piano a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria.

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: