Corte di Cassazione (17329/2017) – Ammissione al passivo di un credito in via ipotecaria: non necessità dell’esistenza del bene al momento dell’insinuazione.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
13/07/2017

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 luglio 2017 n. 17329 – Pres. Antonio Didone, Rel. Francesco Terrusi.

Fallimento – Insinuazione al passivo – Credito – Titolo di prelazione speciale o ipotecaria – Ammissione in via privilegiata – Esistenza del bene – Presupposto necessario – Esclusione – Possibilità dell’acquisizione ante reparto .

Stante che l’art. 93 L.F., nella versione ante D. Lgs. 9 gennaio 2006 n.5 [come applicabile ratione temporis al caso di specie] non contemplava per il creditore richiedente l’ammissione al passivo l’onere, poi previsto, di “indicare nel ricorso, tra l’altro, l’eventuale titolo di prelazione con la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale”, bensì semplicemente di indicare, in particolare, le “ragioni della prelazione”, si deve ritenere che l’ammissione al passivo di un credito in via privilegiata non presupponga, ove si tratti di privilegio speciale o di ipoteca su determinati beni, che questi siano già presenti nella massa, non potendosi escludere la loro acquisizione successiva all’attivo fallimentare; ne consegue che è a tal fine sufficiente, in sede di verifica dello stato passivo, l’accertamento dell’esistenza del credito e della correlativa causa di prelazione, dovendosi demandare alla successiva fase del riparto la verifica della sussistenza o meno dei beni stessi, da cui dipende l’effettiva realizzazione del privilegio. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione speciale)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%2017329.2017.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: