Corte di Cassazione (19414/2017) – Fallimento: valutazione del giudice e verifica del superamento dell’ammontare minimo richiesto. Intervento del terzo in sede di opposizione.

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Data di riferimento: 
03/08/2017

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 agosto 2017 n. 19414 – Pres. Aniello Nappi, Rel. Francesco Genovese.

Fallimento – Impresa in liquidazione - Stato di insolvenza – Valutazione del giudice – Patrimonio sociale - Uguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali – Idoneità a consentirlo – Presupposto necessario.

Dichiarazione di fallimento – Ammontare complessivo dei debiti – Valore limite minimo necessario – Raggiungimento – Valutazione da farsi in sede di decisione.

Fallimento – Opposizione – Intervento del terzo – Carattere adesivo dipendente – Interesse ad appoggiare il fallito, oppure l’opponente.

La valutazione del giudice, ai fini dell’applicazione dell’art. 5 L.F. [nel caso di impresa in liquidazione], deve essere diretta unicamente ad accertare  se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’uguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto, non proponendosi l’impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell’eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte. (Principio di diritto)

Ai fini del computo del limite minimo di fallibilità di Euro 30.000, previsto dall’art. 15, ultimo comma, L.F., deve aversi riguardo al complesso dei debiti scaduti e non pagati accertati non già alla data della proposizione dell’istanza di fallimento, ma a quella in cui il tribunale decide sulla stessa [nello specifico, dopo la presentazione dell’unica domanda di fallimento da parte di un soggetto che vantava un credito di soli 10.000 euro, erano emersi, in sede concordataria, un numero di debitorie verso i lavoratori, che superavano l’ammontare richiesto dall’art. 15, così da consentire di far luogo alla dichiarazione di fallimento]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L’intervento spiegato da un terzo nel giudizio promosso dal fallito per opporsi alla dichiarazione del proprio fallimento ha carattere adesivo dipendente, non solo nel caso in cui il terzo intenda contrastare l’opposizione e abbia interesse a che il fallimento sia tenuto fermo, ma anche quando egli si schieri invece a sostegno delle ragioni dell’opponente. (Principio di diritto)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%2019414.2017.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: