Corte di Cassazione (10811/2017) – Effetti della liquidazione coatta amministrativa in caso di preesistente preliminare di vendita: applicazione del disposto dell’art. 72 L.F., ante D.Lgs. n. 5 del 2006.

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Data di riferimento: 
04/05/2017

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 04 maggio 2017 n. 10811 – Pres. Aniello Nappi, Rel. Renato Bernabai.

Fallimento o liquidazione coatta amministrativa – Rapporti pendenti – Contratto preliminare di vendita – Applicazione art. 72 L.F., versione ante D.Lgs. n. 5 del 2006 – Curatore o commissario liquidatore del promissario acquirente - Facoltà di scioglimento – Promittente venditore - Diritto potestativo di eseguire il contratto – Mancato esercizio – Condizione necessaria.

Fallimento – Contratto preliminare di vendita – Applicazione art. 72 L.F., versione ante D.Lgs. n. 5 del 2006 – Curatore del promissario acquirente - Facoltà di scioglimento – Necessaria autorizzazione da parte del giudice delegato – Esclusione – Presupposto richiesto solo in caso di subentro.

In tema di rapporti pendenti al momento della dichiarazione di fallimento, l'esercizio da parte del curatore del promissario acquirente [o, come nello specifico, laddove si verta in una ipotesi di liquidazione coatta amministrativa, da parte del commissario liquidatore, ai sensi dell’art. 201 L.F.] della facoltà di scioglimento del contratto preliminare di vendita, ai sensi dell'art. 72, primo comma, L.F., nel testo anteriore alle modifiche in introdotte dal D.Lgs. n. 5 del 2006, può esercitarsi da parte dello stesso solo nell’ipotesi in cui il promittente venditore non eserciti a sua volta il diritto potestativo di eseguire il contratto mediante invito-diffida al promissario acquirente a presentarsi dinanzi al notaio, eventualmente richiedendo, all'esito negativo, ex art. 2932 c.c., l'esecuzione in forma specifica del contratto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In tema di rapporti pendenti al momento della dichiarazione di fallimento, l'esercizio da parte del curatore del promissario acquirente della facoltà di scioglimento del contratto preliminare di vendita, ai sensi dell'art. 72, secondo comma, L.F., nel testo anteriore alle modifiche in introdotte dal D.Lgs. n. 5 del 2006, non richiede l'autorizzazione del giudice delegato, trattandosi di prerogativa discrezionale, rimessa all'autonomia dell'organo della procedura. Solo la contraria facoltà di subentrare nel contratto deve essere autorizzata dal giudice delegato [o, in ipotesi di liquidazione coatta amministrativa, dall’autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione], in ragione del maggior impegno economico, e, quindi, dei più onerosi riflessi patrimoniali sulla massa, che il subingresso presenta, rispetto alla contraria scelta recessiva. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17299.pdf

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