Tribunale di Milano – Fallimento e richiesta di insinuazione al passivo in prededuzione del creditore istante litisconsorte necessario: inaccoglibilità.

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Data di riferimento: 
04/05/2017

Tribunale di Milano, Sez. Fallimentare, 04 maggio 2017 – Pres. Alida Paluchowski, Giud. Rel. Francesca Mammone , Giud. Sergio Rossetti.

Fallimento – Reclamo – Rigetto – Creditore istante – Litisconsorte necessario - Costituzione in giudizio - Liquidazione delle spese a suo favore – Insinuazione al passivo in prededuzione – Credito nei confronti della società e non della massa - Ammissione - Esclusione.

La sentenza che rigetta il reclamo ex art. 18 L.F. avverso la sentenza di fallimento di una società non costituisce titolo di condanna a favore del creditore istante, litisconsorte necessario che si sia in tale sede costituito, nei confronti della massa fallimentare vittoriosa, ma della sola società fallita soccombente, onde si deve escludere possa essere insinuato al passivo del fallimento in prededuzione l’importo liquidato a suo favore a titolo di rifusione delle spese processuali.Ciò anche in quanto il credito in questione trova fondamento in un’attività posta in essere dal creditore procedente successivamente alla dichiarazione di fallimento a difesa di un interesse proprio, e non di un interesse diretto della massa creditoria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) 

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17608.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: