Corte di Cassazione (21742/2016) – Interruzione dei processi in cui sia parte il curatore in caso di chiusura del fallimento: necessità della dichiarazione in giudizio.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
27/10/2016

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 ottobre 2016 n. 21742 – Pres. Renato Bernabai, Rel. Giacinto Bisogni.

Fallimento – Chiusura – Curatore - Perdita della capacità processuale – Interruzione automatica – Esclusione – Procuratore costituito - Necessità della dichiarazione dell’evento.

La chiusura del fallimento non produce effetti interruttivi automatici sui processi in cui sia parte il curatore, perché la perdita della capacità processuale che ne consegue non si sottrae alla regola, dettata a tal fine dall'art. 300 c.p.c., della necessità della dichiarazione in giudizio da parte del procuratore dell'evento interruttivo. (Massima ufficiale)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17146.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: