Corte di Cassazione (23882/2016) – Concordato liquidatorio e diniego di omologazione: limiti del sindacato di fattibilità economica da parte del tribunale in presenza di opposizioni.

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Data di riferimento: 
23/11/2016

Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 23 novembre 2016 n. 23882 – Pres. Vittorio Ragonesi, Rel. Magda Cristiano.

Concordato liquidatorio – Omologazione – Proposizione di opposizioni – Fattibilità economica - Limiti del sindacato assegnato al tribunale.

Concordato liquidatorio – Stima operata dal commissario giudiziale - Maggiore attendibilità  rispetto a quella eseguita dall’attestatore  - Raffronto fondante il diniego di omologazione – Inammissibilità – Valutazione di merito preclusa al tribunale.

Deve escludersi che la proposizione di opposizioni e, pertanto, di contestazioni all’omologazione di un concordato liquidatorio ex art 180, quarto comma, seconda parte L.F. da parte di un creditore appartenente ad una classe dissenziente, oppure, nell’ipotesi di mancata formazione delle classi, da parte di creditori dissenzienti che rappresentino il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, possa estendere, in tali particolari ipotesi, il sindacato del giudice alla fattibilità economica del concordato, in quanto la possibile estensione di tale sindacato è limitata alla sola convenienza della proposta, da valutare nel confronto fra il soddisfacimento raggiungibile dai creditori col concordato e quello possibile attraverso le alternative concretamente praticabili. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il diniego di omologazione di una proposta di concordato preventivo con cessione dei beni non può fondarsi sulla maggiore attendibilità della stima operata dal commissario giudiziale, in ordine all’immobile offerto ai creditori e dell’attivo realizzabile dalla sua liquidazione, rispetto a quella eseguita dall’attestatore, le cui conclusioni non siano, in particolare, mai state poste in dubbio sotto il profilo della correttezza argomentativa, in quanto si tratta di una valutazione di merito inerente alla fattibilità economica del concordato e non già all’accertamento, demandato al tribunale, della sua mancanza di causa concreta, atteso che l’inidoneità della proposta a soddisfare sia pure in minima parte i creditori, che può giustificare il diniego di omologazione, deve emergere “prima facie”, e non dopo la verifica della prognosi favorevole normalmente sottesa all’approvazione del concordato da parte della maggioranza richiesta dall’art. 177 L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17136.pdf

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: