Corte di Cassazione (20187/2017) – Iniziativa del liquidatore di una società di capitali per la dichiarazione di fallimento: possibilità della proposizione del reclamo ex art. 18 L.F. da parte di un socio, laddove interessato.

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Data di riferimento: 
18/08/2017

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 agosto 2017 n. 20187 – Pres. Antonio Didone, Rel. Massimo Ferro.

Imprenditore – Iniziativa per la dichiarazione del suo fallimento – Procedimento -  Non intervento confliggente da parte di altri soggetti - Patrocinio di un legale – Presupposto non necessario – Oneri gravanti sull’istante ex art. 14 L.f. -  Funzionalità alla decisione.

Fallimento di società di capitali – Reclamo da parte di un socio – Necessaria dimostrazione di un suo interesse specifico.

Il debitore può assumere ex art. 14 L.F. l’iniziativa che avvia il procedimento camerale diretto alla dichiarazione del proprio fallimento senza l’osservanza di peculiari formalità, né con il ministero obbligatorio di un difensore, come peraltro consentito in altri procedimenti unipersonali che si svolgono in camera di consiglio, almeno se e fino a quando la sua istanza non confligga con l’intervento avanti al tribunale di altri soggetti, portatori dell’interesse di escludere la dichiarazione di fallimento, ciò implicando lo svolgimento di un contradditorio qualificato che potrebbe definire diversamente la natura contenziosa del procedimento. I peculiari oneri processuali gravanti sul debitore istante, secondo l’articolazione delle attività descritte dall’art. 14, non sono solo eventuali, ma nemmeno integrano il contradditorio nel senso voluto dall’art. 15 L.F., essendo piuttosto funzionali, oltre che alla decisione, ad accelerare l’acquisizione sollecita di informazioni e documenti destinati ad una possibile imminente vicenda di spossessamento. [nello specifico, l’autodichiarazione di fallimento era stata richiesta dal liquidatore di una società senza avvalersi del patrocinio di un legale] (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Stante l’aggettivazione impiegata nel contesto dell’art. 18 L.F. (“qualunque interessato”) si deve ritenere che il socio di una società di capitali sia legittimato a proporre reclamo contro la sentenza che dichiara il fallimento della società solo previa specifica dimostrazione di un suo interesse particolare [nello specifico sono risultati determinanti in tal senso sia la non marginale partecipazione azionaria del socio, sia la precedente carica rivestita dallo stesso di amministratore della fallita]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%2020187.2017.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: