Tribunale di Monza – Concordato preventivo: principio di non modificabilità, nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale, del voto espresso nel corso dell’adunanza dei creditori.

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Data di riferimento: 
04/11/2016

Tribunale di   Monza, Sez. III civ., 04 novembre 2016 – Giudice Delegato Giovanni Battista Nardecchia.

Concordato preventivo – Adunanza dei creditori – Chiusura del verbale – Art. 178 L.F. modificato - Soli creditori che non hanno esercitato il diritto di voto – Possibile espressione del voto nei venti giorni successivi – Non modificabilità del voto precedente - Principio implicito – Lasso di tempo antecedente l’omologa – Sola possibile eccezione - Mutamento delle condizioni di fattibilità del piano  - Condizione necessaria.

La intervenuta  modificazione dell’art. 178, comma 4, L.F.  ad opera della legge 6 agosto 2015 n. 132 di conversione del D. L. 27 giugno 2015 n. 83, applicabile alle ipotesi di concordato preventivo introdotte successivamente al 21 agosto 2015, comporta la possibilità per i soli creditori che non hanno esercitato il diritto di voto nel corso dell’adunanza di cui all’art. 174 L.F. di esprimerlo ancora, per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica, sia se favorevole sia se  sfavorevole alla proposta concordataria, nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. Ha, introdotto così, implicitamente, il principio della non modificabilità del voto dopo tale momento (comportante, in particolare, l’impossibilità di computare le adesioni al concordato di coloro che modifichino il voto negativo dato precedentemente); ciò con la sola possibile eccezione rappresentata dall’ art. 179, secondo comma L.F., come modificato a far tempo dall’11 settembre 2012  dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83 e dalla legge di conversione 7 agosto 2012 n. 134, che  ha previsto la facoltà per i creditori, nel lasso di tempo che va dall’approvazione del concordato all’omologa, laddove vengano a mutare le condizioni di fattibilità del piano e quindi di adempimento della proposta  (mutamento di cui il commissario giudiziale ha l’onere di avvisare i creditori),  di modificare, costituendosi nel giudizio di  omologazione  ai sensi dell’art. 180 L.F.,  il voto precedentemente espresso. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

 http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16185.pdf

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