Corte di Cassazione (17156/2016) – Inammissibilità della domanda di concordato depositata dopo la chiusura dell’istruttoria prefallimentare.

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Data di riferimento: 
17/08/2016

Corte di Cassazione, Sez. VI civ. – 1, 17 agosto 2016 n. 17156 – Pres. Massimo Dogliotti, Rel. Magda Cristiano.

Domanda di concordato preventivo – Chiusura dell’istruttoria prefallimentare – Presentazione successiva -  Profilo dirimente - Inammissibilità – Sentenza dichiarativa di fallimento - Non avvenuta pubblicazione – Irrilevanza.

Deve considerarsi inammissibile la domanda di concordato preventivo che sia presentata da una società dopo l’udienza nel corso della quale  il giudice designato abbia dichiarato chiusa l’istruttoria prefallimentare ed, a maggior ragione, dopo che il collegio abbia deciso sull’istanza di fallimento e ciò seppure, al momento del deposito della domanda di concordato, la sentenza dichiarativa del fallimento non risulti ancora pubblicata; ciò in quanto se è vero che gli effetti di quella decisione decorrono effettivamente dal momento della sua pubblicazione, questo non toglie che il momento della pronuncia vada identificato con quello della deliberazione della decisione in quanto le fasi successive dell’ “iter” formativo dell’atto, e cioè la stesura della motivazione, la sua sottoscrizione e la conseguente pubblicazione, non incidono sulla sostanza della pronuncia [nello specifico la Corte ha ritenuto che non potesse prendersi in considerazione la domanda di concordato tardivamente depositata e che non fosse pertanto possibile procedersi, alla luce della stessa, ad un riesame della sentenza di fallimento]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16074.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: