Tribunale di Pavia – Presupposto per l’omologa di un concordato con continuità diretta: ritrovato equilibrio economico finanziario entro il termine previsto.

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Data di riferimento: 
14/10/2016

Tribunale di  Pavia – Sez. I civ., 14 ottobre 2016 – Pres. Erminia Lombardi, Rel. Andrea Balba, Giud. Paola Filippini.

Concordato preventivo - Continuità aziendale diretta – Causa concreta del concordato – Finalità - Superamento della crisi e miglior soddisfacimento dei creditori -  Tribunale - Verifica della correttezza del piano e dell’attestazione – Presupposto dell’ ammissione – Fase dell’omologazione  - Verifica della fattibilità economica – Riscontro dei risultati ottenuti fino a quel momento – Valutazione della situazione attuale – Prognosi di quella futura – Ritrovato equilibrio economico finanziario - Rispetto del termine previsto dal piano - Presupposto necessario.

La causa concreta del concordato preventivo, che in ogni fase della procedura è oggetto del sindacato giurisdizionale, deve consistere, nell’ipotesi della continuità aziendale diretta di cui ex art. 186 bis L.F., nell’obiettivo del raggiungimento, in un lasso temporale prefissato, attraverso la persistente operatività dell’impresa, di un ritrovato equilibrio finanziario che consenta il superamento della crisi e il miglior soddisfacimento dei creditori. Rispetto alla fase dell’ammissione in cui il tribunale può valutare solo la correttezza dell’analisi prognostica del piano e dell’attestazione del professionista designato dal debitore, lo stesso tribunale, nella fase dell’omologazione, ha a disposizione per la sua valutazione anche l’ulteriore elemento del periodo di continuità aziendale, svolta durante la pendenza della procedura, ossia può tenere in considerazione i risultati medio tempore verificatisi. Quest’ultimo accertamento, espletato con l’ausilio del commissario giudiziale, che si concretizza nella verifica della persistenza della causa concreta della domanda concordataria, costituisce sindacato sulla fattibilità giuridica del piano (e non sul merito riservato ai creditori) ed è volto ad appurare l’attualità del ritrovato equilibrio economico finanziario o la potenzialità del suo conseguimento nel rispetto del termine previsto dal piano [nello specifico il tribunale ha respinto la domanda di omologa del concordato in quanto le operazioni poste in essere fino a quel momento dal debitore ammesso alla procedura non erano risultate sufficienti a ricreare il necessario equilibrio economico e neppure a far presumere che lo si potesse ricostruire nel prosieguo dello svolgimento del piano, non essendo emersi elementi tali per poterlo ipotizzare]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16071.pdf

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: