Tribunale di Vercelli - Inammissibilità della domanda di concordato depositata dopo l’assunzione a riserva in decisione dell’istanza di fallimento e non necessità di audizione del proponente il concordato.

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Data di riferimento: 
24/07/2017

Tribunale di Vercelli, 24 Luglio 2017. Pres. Antonio Marozzo – rel. Carlo Bianconi – giudice Elisa Scorza.

Domanda di concordato preventivo presentata dopo l’assunzione in decisione di quella per la dichiarazione di fallimento – Inammissibilità – Convocazione del proponente il concordato – Esclusione

L’inammissibilità della domanda di concordato preventivo depositata dopo l’assunzione a riserva del procedimento per la dichiarazione di fallimento, ma prima della pubblicazione della relativa sentenza dichiarativa, può essere dichiarata senza previa audizione del proponente il concordato sia perché la fattispecie esula da quelle contemplate dall’art. 162 l.f., sia perché l’avvenuta assunzione in decisione dell’istanza di fallimento prima della proposizione della domanda di concordato ha impedito, in radice, che si instaurasse una coesistenza tra le due procedure. (Francesco Gabassi - riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17963.pdf

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