Corte di Cassazione (22273/2017) – Concordato preventivo e risoluzione per inadempimento: decorrenza del termine per proporre ricorso e inapplicabilità della sospensione feriale.

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Data di riferimento: 
25/09/2017

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 25 settembre 2017 n. 22273 – Pres. Antonio Didone, Rel. Massimo Ferro.

Concordato preventivo – Omologazione - Inadempimento di non scarsa importanza – Ricorso per la  risoluzione del procedimento – Proposizione -  Termine di decadenza di un anno – Decorrenza.

Concordato preventivo – Omologazione – Chiusura del procedimento –  Inadempimento – Ricorso per la risoluzione – Termine per la proposizione – Computo - Richiamo all’art. 36 bis L.F. – Inammissibilità -  Pendenza del procedimento - Presupposto necessario –– Inapplicabilità della sospensione feriale.

Il termine per proporre, in caso di inadempimento di non scarsa importanza, ricorso per la risoluzione del concordato preventivo omologato ex art. 186 L.F. va, per identità di ratio rispetto all’ipotesi di risoluzione del concordato fallimentare ex art. 137 L.F., considerato di natura decadenziale, onde deve ritenersi improrogabilmente fissato in un anno dalla scadenza del termine stabilito per l’ultimo pagamento previsto, o, qualora detto termine non risulti prefissato, in un anno dall’esaurimento delle operazioni di liquidazione, che si  considerano compiute non soltanto con la vendita dei beni dell’imprenditore, nonché con la predisposizione e comunicazione del piano di reparto, ma anche con gli effettivi pagamenti, compresi quelli conseguenti ad eventuali sopravvenienze attive. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Stante che l’omologazione del concordato preventivo determina la chiusura del procedimento si deve ritenere che l’eventuale inadempimento e la proposta domanda di risoluzione  non si possano considerare eventi o atti interni al procedimento stesso, ragion per cui va escluso ogni possibile richiamo all’art. 36 bis L.F., che, nel presupposto che essi ancora ineriscano al medesimo contesto di procedimento pendente, sottrae alla sospensione feriale, di cui all’art. 1 della legge 742/1969, i termini  processuali previsti negli artt. 26 e 36 L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

[cfr. con riferimento alla prima massima Cassazione civile, 20 dicembre 2011 in questa rivista https://www.unijuris.it/node/1574]

 

 

 

Uffici Giudiziari: 
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PDF icon Cass. Civ. 22273.2017_0.pdf2.6 MB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: