Tribunale di Udine – Concordato preventivo: nozione di patrimonio del debitore ex art. 168 L.F. e non prospettabilità, in corso di procedura, dell’azione di risoluzione di contratti ad esecuzione continuata.

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Data di riferimento: 
26/09/2017

Tribunale di Udine, 26 Settembre 2017 - Giudice: dott.ssa Annalisa Barzazi.

Concordato Preventivo – Presentazione del ricorso -  Pubblicazione – Art. 168 L.F. - Improponibilità di azioni esecutive  e cautelari – Beni interessati al divieto -  Patrimonio del debitore – Interpretazione estesa - Beni di terzi utilizzati dal debitore – Riferimento necessario.

Concordato Preventivo – Deposito del ricorso -  Contratti ad esecuzione continuata – Inadempimento anteriore da parte del debitore – Debito concorsuale - Contraente in bonis – Azione di risoluzione – Inammissibilità dell’esercizio.

La nozione di “patrimonio del debitore” ex art. 168 L.F., nei cui confronti sussiste un divieto di esperire azioni esecutive e cautelari dopo la  presentazione di un ricorso per l’ammissione a concordato preventivo, deve essere intesa come riferita a tutti i beni comunque organizzati in funzione dell’esercizio dell’impresa, cioè di tutte le situazioni giuridiche attive e passive facenti capo a un soggetto, comprese le aspettative e i diritti di obbligazione. (Andrea Olivieri - Riproduzione riservata)

Non è prospettabile, in relazione ai contratti che non siano a esecuzione istantanea [nello specifico, di affitto d’azienda] l’esercizio in via ordinaria dell’azione di risoluzione da parte del contraente in bonis dopo la presentazione della domanda concordataria, per un inadempimento verificatosi prima di tale presentazione, che ha quindi generato un debito concorsuale. ( Andrea Olivieri - Riproduzione riservata)

Provvedimento segnalato dall'avv. Andrea Olivieri

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: