Corte di Cassazione (20270/2017) – Dichiarazione di fallimento in estensione del socio occulto di società fallita: inapplicabilità del termine annuale di cui al secondo comma dell’art. 147 L.F.

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Data di riferimento: 
25/09/2017

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 25 settembre 2017 n. 22270 – Pres: Antonio Didone, Rel. Loredana Nazzicone.

Fallimento in estensione – Socio occulto di società dichiarata fallita – Art. 147, secondo comma, L. F. - Termine annuale – Inapplicabilità - Situazione difforme da quella del socio illimitatamente responsabile - Tutela dell’affidamento dei terzi – Coerenza con la disciplina dell’art. 10 L.F.

Il termine annuale per la dichiarazione di fallimento stabilito dall’art. 147, secondo comma, L.F. riguarda unicamente i soci illimitatamente responsabili di società regolare e non, invece, il socio occulto che risulti dopo la dichiarazione di fallimento di una società, non potendosi le due situazioni, per la loro diversità, porsi a raffronto; ciò per coerenza con la disciplina di cui all’art. 10 L.F. che riconosce all’imprenditore individuale o collettivo la facoltà di provare una data diversa di cessazione dell’attività rispetto a quella consacrata dal registro delle imprese, facoltà che non può riconoscersi, nell’interesse di tutela dell’affidamento dei terzi, al socio occulto, privo di ogni riconoscimento nell’ambito di quel registro e, pertanto non in grado di fornire alcuna prova in merito alla cessazione della propria qualità di socio illimitatamente responsabile. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: