Tribunale di Catania - Cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento nel caso in cui il curatore ex art. 104 ter comma 8 l.f. rinunci alla liquidazione di beni immobili acquisiti all’attivo del fallimento.

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Data di riferimento: 
12/08/2017

Tribunale di Catania, 12 Agosto 2017. Est. Lucia De Bernardin.

Rinuncia alla liquidazione di beni immobili ex art. 104 ter comma 8 l.f.–Comunicazione derelizione a soggetti diversi dai creditori – Ammissibilità.

Rinuncia alla liquidazione di beni immobili ex art. 104 ter comma 8 l.f. –– Cancellazione della trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento – Consenso del curatore – Necessità - Costi a carico della massa – Esclusione.

Rinuncia alla liquidazione di beni immobili ex art. 104 ter comma 8 l.f. – Successiva esecuzione individuale – Cancellazione della trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento con decreto di trasferimento – Ammissibilità.

Nell’ipotesi in cui il curatore, ex art. 104 ter comma 8 l.f. rinunci alla liquidazione di beni immobili acquisiti all’attivo del fallimento è senza dubbio sua facoltà comunicare la derelizione anche a soggetti diversi dai creditori che siano potenzialmente interessati ad averne contezza [es. pubbliche amministrazioni, proprietari di terreni confinanti, ecc…] (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

Nell’ipotesi in cui il curatore, ex art. 104 ter comma 8 l.f. rinunci alla liquidazione di beni immobili acquisiti all’attivo del fallimento deve considerarsi implicita nella decisione di procedere a derelizione la facoltà per il Curatore di esprimere il consenso alla cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento ex art.2668 c.c. su istanza del soggetto interessato alla detta cancellazione che ne sopporterà anche gli oneri economici (obbligo di acquisire il consenso del Curatore che, peraltro, lo metterebbe in condizione di venire a conoscenza di eventuale acquisizione di nuovo attivo in capo al fallito utilmente acquisibile ex art.42 l.f.). (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

Nell’ipotesi in cui il curatore, ex art. 104 ter comma 8 l.f. rinunci alla liquidazione di beni immobili acquisiti all’attivo del fallimento la trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento può essere oggetto di cancellazione nell’ambito del decreto di trasferimento emesso dal Giudice dell’esecuzione all’esito dell’azione esecutiva intrapresa dai creditori i quali hanno la facoltà di agire esecutivamente sui beni derelitti in deroga all’art.51 l.f., anticipando così una facoltà che –altrimenti- sarebbe consentita loro solo dopo la chiusura della procedura fallimentare. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18029.pdf

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