Tribunale di Mantova – Disposizioni del tribunale in caso di ultrattività della legittimazione del curatore ex art. 118 II co e 120 u.co l.fall. al fine dell’esercizio dell’azione esecutiva per il recupero delle spese di lite.

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Data di riferimento: 
14/06/2017

Tribunale di Mantova, 14 Giugno 2017. Est. Laura De Simone.

Chiusura del fallimento – Ultrattività della legittimazione del curatore finalizzata all'azione esecutiva per il recupero delle spese di lite

Nel caso specifico, il Tribunale ha così disposto:

-dichiara la chiusura ai sensi dell'art. 118, comma 2, l.fall. del Fallimento di * in pendenza del giudizio avanti alla Corte di Appello di Brescia * R.G. per il quale il curatore conserva legittimazione processuale;

-dispone che il curatore, qualora l'appello sia rigettato provveda a nuovo riparto finale in conformità allo stato passivo, e presenti nuovo rendiconto, con deposito dei medesimi in cancelleria e comunicazione ai creditori via pec, previo recupero - o tentativo di recupero - in via esecutiva delle spese legali che la controparte fosse condannata a rifondere;

-dispone che il curatore, qualora l'appello sia accolto, dopo aver dato esecuzione alla sentenza, provveda a ripartire le residue somme tra i creditori in conformità allo stato passivo e presenti nuovo rendiconto, secondo le modalità sopra indicate; -dispone che avverso il progetto di riparto supplementare e avverso il rendiconto che verranno depositati e comunicati via pec ai creditori possa essere proposto da questi reclamo entro 15 giorni al giudice delegato;

-dispone che le eventuali rinunzie alle liti e transazioni in corso di causa siano autorizzate dal giudice delegato;

-dispone che il curatore mantenga acceso il conto corrente della procedura su cui sono depositate le somme accantonate, e questo in vista dell'operatività residua della procedura e per dar luogo al riparto finale, con prelievo sempre vincolato a ordine del giudice;

-dispone che il curatore continui a relazionare semestralmente al giudice delegato in ordine alle attività residue in corso, allegando l'ultimo estratto conto del conto corrente, e trasmettendo, dopo il deposito, la relazione indicata ai creditori; -dispone che la cancelleria mantenga aperta la posizione in SIECIC della procedura al fine di consentire al curatore successivi depositi telematici e al fine di consentire al giudice delegato di monitorare il procedimento;

Manda alla cancelleria per la pubblicazione ai sensi dell'articolo 17 l.fall., dandosi conto nel Registro Imprese della peculiare chiusura ex art.118, comma 2, l.fall.

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17769.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: