Corte di Cassazione (21482/2017) – Riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis n. 2 solo a favore del professionista che abbia svolto attività nei confronti del fallito e non anche a vantaggio di terzi.

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Data di riferimento: 
15/09/2017

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 settembre 2017 n. 21482 – Pres. Aniello Nappi, Rel. Aldo Ceniccola.

Fallimento – Insinuazione al passivo – Credito del professionista – Opponibilità - Attività svolta a favore di soggetto diverso dal fallito – Privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. – Inapplicabilità.

 

Il privilegio previsto dall’art. 2751 bis n. 2 c.c. trova applicazione quando l’attività professionale venga compiuta per conto e a favore del fallito e non anche quando il credito, pur se opponibile al fallimento, nasca da un’attività professionale posta in essere per conto di un soggetto differente [nello specifico, l’attività professionale era stata prestata dal richiedente il riconoscimento del privilegio, quale difensore distrattario, in favore di un creditore che era stato parte di una controversia iniziata contro la società successivamente dichiarata fallita, che quale soccombente era tenuta al pagamento a suo favore  delle spese di giustizia relative a quel procedimento]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: